CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

 1 DOCUMENTI CONTRATTUALI – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
1.1 – Il presente documento (di seguito “Condizioni Generali”) costituisce parte integrante e sostanziale degli ordini di acquisto (di seguito “Ordini” o “ODA”) emessi da una società del Gruppo Intent (di seguito l’”Acquirente”) nei confronti di un fornitore (di seguito “Fornitore”), per l’acquisto di prodotti e/o di servizi (di seguito “Prodotti” o “Servizi” ovvero, congiuntamente, “Prestazioni”). Ciascun Ordine emesso dall’Acquirente è pertanto composto dalle presenti Condizioni Generali, dalle condizioni specifiche di cui all’ordine o al contratto e dai relativi allegati.
1.2 – In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le condizioni particolari contenute negli Ordini, queste ultime prevalgono limitatamente ai profili cui il contrasto si riferisce; salva espressa diversa previsione nell’Ordine, in caso di contrasto tra le condizioni particolari contenute negli Ordini e quanto previsto nei relativi allegati, le prime prevalgono.
1.3 – Il Fornitore prende atto e accetta che le presenti Condizioni Generali unitamente alle condizioni specifiche e relativi allegati, contengono l’unica disciplina applicabile all’acquisto dei Prodotti e/o Servizi da parte dell’Acquirente e che, non hanno alcuna validità ed efficacia eventuali condizioni contrattuali difformi ovunque contenute.
1.4 – Il rapporto contrattuale tra le parti si perfeziona al ricevimento da parte dell’Acquirente dell’accettazione per iscritto dell’Ordine da parte del Fornitore, ovvero comunque non appena il Fornitore abbia iniziato l’esecuzione delle Prestazioni.

2 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
2.1 – I corrispettivi delle Prestazioni sono indicati negli Ordini.
2.2 – Salvo diversa indicazione contenuta nell’Ordine, il Fornitore è tenuto a emettere fattura nei confronti dell’Acquirente mediante fatturazione elettronica. Il codice univoco identificativo del Gruppo Intent per la fatturazione elettronica è il seguente: M5UXCR1. Le eventuali fatture difformi da quanto previsto verranno respinte ed in contemporanea verrà richiesta l’emissione di una nota di credito. Resta fermo in ogni caso che la fattura potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto espressa autorizzazione alla fatturazione da parte dell’Acquirente (BAF),  da allegare obbligatoriamente alla fattura (elettronica e non) che altrimenti verrà respinta.
2.3 – Sussistendone le condizioni, i pagamenti verranno effettuati entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura; le fatture errate e/o incomplete saranno restituite al Fornitore.Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento nei confronti del Fornitore avverrà tramite bonifico bancario, idoneo a tracciare e documentare il relativo flusso finanziario, ferme le prescrizioni specifiche di cui all’Ordine. Le scadenze con cadenza nei mesi di agosto e dicembre si intenderanno automaticamente prorogate al mese successivo.
2.4 – In caso di ritardo nei pagamenti, in deroga alle vigenti disposizioni normative, non sono dovuti interessi di mora fin quando l’Acquirente non abbia ricevuto dal Fornitore formale diffida ad adempiere tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso il tasso d’interesse applicabile sarà pari al Tasso Ufficiale di Riferimento TUR, determinato dalla Banca Centrale Europea (ex Tasso Ufficiale di Sconto TUS) su base annua aumentato di 2 punti percentuali in vigore al momento del ricevimento della predetta diffida ad adempiere.
2.5 – Il Fornitore è tenuto a fornire sempre e senza necessità di alcuna richiesta da parte dell’Acquirente un DURC valido e regolare, in mancanza l’Acquirente avrà titolo per sospendere il pagamento senza alcun onere aggiuntivo e ferma l’applicazione dell’art. 13.9 che segue. Il Fornitore è tenuto altresì a fornire e/o aggiornare nei casi in cui sia scaduta o mancante, la documentazione ivi richiesta, in mancanza troverà applicazione la previsione di cui all’art 13.9 che segue.
2.6 – L’Acquirente, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore ogni altra documentazione, certificazione e/o dichiarazione utile e/o necessaria per l’esecuzione dell’Ordine, che il Fornitore accetta di fornire entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta, anche via mail, con l’avvertenza che in mancanza troverà applicazione quanto previsto all’art. 13.9.
2.7 – Il Fornitore prende atto della particolare complessità del ciclo produttivo e dei modelli di business dell’Acquirente, riconoscendo come preminente ed assorbente l’interesse del medesimo al tempestivo, integrale e corretto conseguimento delle Prestazioni. Conseguentemente, il Fornitore espressamente e irrevocabilmente rinuncia: (i) a sospendere, rallentare o interrompere unilateralmente – per qualsivoglia motivo e titolo, anche in caso di contestazioni o controversie in atto con l’Acquirente – l’esecuzione delle Prestazioni, (ii) ad avvalersi del rimedio di cui all’art. 1460 c.c. e similari nonché a sollevare e far valere domande e/o eccezioni nei confronti dell’Acquirente se non all’esito della tempestiva, integrale e corretta esecuzione delle Prestazioni ovvero in ogni caso previa autorizzazione scritta dell’Acquirente.
2.8 – Salva diversa previsione dell’Ordine (come, ad esempio, qualora nell’ambito del Servizio che il Fornitore è tenuto a erogare in favore dell’Acquirente sia compresa una componente di business continuity e/o disaster recovery), nessuna delle parti è responsabile per ritardi o inadempimenti risultanti da eventi o circostanze che esulano dal rispettivo ragionevole controllo; resta inteso che (i) il Fornitore non può invocare come causa di forza maggiore scioperi aziendali ovvero ritardi, sospensioni e/o inadempimenti di terzi nell’ambito del proprio ciclo passivo di approvvigionamento, (ii) il Fornitore è tenuto a fornire, a pena di decadenza entro e non oltre 12 (dodici) ore dalla relativa scoperta, compiuta informazione all’Acquirente del verificarsi di una causa di forza maggiore; (iii) laddove la causa di forza maggiore generi un ritardo nell’esecuzione delle Prestazioni superiore a 3 (tre) giorni ovvero risulti altrimenti incompatibile con le correnti esigenze del proprio ciclo produttivo e distributivo, è facoltà dell’Acquirente – previa semplice comunicazione scritta e con efficacia immediata – recedere, in tutto o in parte, dall’Ordine senza che al Fornitore spetti alcun rimborso, risarcimento o indennità di qualsiasi tipo e ammontare, fatta eccezione per il corrispettivo relativo alle Prestazioni accettate dall’Acquirente.

3 PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI
3.1 – Salva diversa previsione dell’Ordine, (i) il diritto di proprietà e/o il rischio relativi alle prestazioni acquistate passano dal Fornitore all’Acquirente al momento della positiva ultimazione della procedura di accettazione delle medesime ovvero, nel caso di Prodotti, al momento dell’avvenuta consegna presso la sede dell’Acquirente o il diverso luogo indicato nell’Ordine; (ii) eventuali clausole di riserva della proprietà in favore del Fornitore (ovunque presenti: a titolo esemplificativo, nelle condizioni generali e/o particolari di vendita, fatture, offerte od ordini di vendita, conferme d’ordine, documenti di trasporto etc.) si hanno per non apposte e sono del tutto prive di efficacia.

4 CONSEGNA DEI PRODOTTI ED ESECUZIONE DEI SERVIZI
4.1 – Anche in considerazione della particolare complessità del ciclo produttivo e dei modelli di business dell’Acquirente, il Fornitore riconosce l’essenziale importanza del rispetto dei termini e dei luoghi di esecuzione delle Prestazioni indicati nell’Ordine; salva diversa previsione nell’Ordine, conseguentemente, (i) i termini – anche non finali o intermedi – di esecuzione delle Prestazione sono vincolanti e tassativi; (ii) è facoltà dell’Acquirente autorizzare l’esecuzione parziale o anticipata delle Prestazioni, fermo restando in tal caso che il Fornitore si farà carico di ogni correlato onere e non avrà diritto ad alcuno sconto o beneficio di qualsivoglia tipo e ammontare; (iii) è facoltà dell’Acquirente modificare, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, il luogo di consegna dei Prodotti e/o di posticipare la data di consegna fino a un massimo di 90 (novanta) giorni, purché ne dia avviso scritto al Fornitore con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell’Ordine; (iv) il Fornitore è inoltre tenuto a compiere i migliori sforzi per venire incontro alle ragionevoli esigenze dell’Acquirente in merito a eventuali modifiche delle quantità dei Prodotti oggetto dell’Ordine.
4.2 – In nessun caso il semplice ricevimento – sia tempestivo sia parziale, anticipato o ritardato – delle Prestazioni da parte dell’Acquirente implica accettazione delle stesse o rinuncia a far valere nei confronti del Fornitore e/o dei relativi ausiliari gli applicabili rimedi di legge e contrattuali.
4.3 – Salva diversa previsione dell’Ordine, i Prodotti sono acquistati dall’Acquirente “INTENT SPA” e il Fornitore è tenuto a spedire i Prodotti con imballi idonei a garantirne l’integrità nonché a stampigliare su ciascun collo il numero d’Ordine cui la consegna si riferisce. In deroga alle vigenti disposizioni normative, (i) la consegna dei beni al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dalle proprie obbligazioni, (ii) il Fornitore è l’unico soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni del vettore e/o dello spedizioniere, senza che questi possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Acquirente, (iii) il Fornitore si assume tutti i rischi dell’eventuale perimento, sottrazione, perdita, danneggiamento e/o avaria dei Prodotti sino all’effettiva consegna all’Acquirente. Contestualmente alla consegna delle Prestazioni, il Fornitore è inoltre tenuto a consegnare all’Acquirente tutta la documentazione necessaria e idonea al loro regolare utilizzo (a titolo esemplificativo: i manuali d’uso, installazione e funzionamento, i certificati di garanzia etc.).
4.4 – Senza pregiudizio di ogni altro rimedio di legge e contrattuale, (i) nel caso in cui il Fornitore non abbia rispettato i termini di esecuzione delle Prestazioni, è facoltà dell’Acquirente applicare una penale giornaliera pari al 2% del valore delle Prestazioni oggetto di ritardo, salvo maggior danno; (ii) in aggiunta a quanto previsto all’art. 15 e salvo maggior danno, è facoltà dell’Acquirente applicare la penale di cui al punto (i) che precede anche nell’ipotesi di esecuzione tempestiva ma difforme sino alla disponibilità per l’Acquirente di Prestazioni conformi a quanto previsto nell’Ordine. Nel caso in cui le penali addebitate raggiungano il 20% del valore complessivo dell’Ordine, l’Acquirente ha facoltà di risolvere l’Ordine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
4.5 – Ove l’Ordine abbia a oggetto l’esecuzione di Servizi, (i) l’Acquirente ha la facoltà di richiedere variazioni del perimetro e della tipologia dei medesimi anche in deroga al limite di cui all’art. 1661 c.c.; (ii) è espressamente esclusa e rinunciata la facoltà di recesso dall’Ordine del Fornitore per qualsivoglia motivo e titolo anche se di natura oggettiva (a titolo esemplificativo, ai sensi dell’art. 1660 c.c.).
4.6 – In ogni caso, il Fornitore è tenuto a eseguire le Prestazioni in modo tale da assicurare che l’attività d’impresa svolta dall’Acquirente sia sempre conforme alla normativa (legale o regolamentare) applicabile. Qualora intervenga una modifica normativa, sia primaria sia secondaria, che imponga un cambiamento relativo – o comunque connesso – all’utilizzo o alla fornitura delle Prestazioni, le Parti individueranno congiuntamente l’impatto di tale cambiamento sulle Prestazioni dovute in base al rilevante Ordine. Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per concordare in buona fede i cambiamenti necessari al fine di rendere l’utilizzo e/o la fornitura delle Prestazioni conformi a tali cambiamenti, fermo restando che il Fornitore sin da ora è tenuto all’effettuazione di tutte le diverse e/o ulteriori attività necessarie e/o richieste dall’Acquirente, con rinuncia a ogni adeguamento del corrispettivo salvo soltanto il caso di oggettiva e significativa incompatibilità tecnica e/o commerciale delle variazioni rispetto agli originari impegni contrattuali

5 CONTROLLO, COLLAUDO E ACCETTAZIONE
5.1 – Le Prestazioni dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche e funzionali come definite tra le Parti. Il Fornitore garantisce che le Prestazioni saranno eseguite a regola d’arte essendo dotato di adeguata preparazione e capacità professionale, in perfetta osservanza agli standard qualitativi definiti dall’Acquirente, pienamente noti al Fornitore, e ai quali quest’ultimo è tenuto a uniformarsi. Tali standard riguardano in particolare, ma non tassativamente, norme di progetto, analisi, programmazione, test e documentazione. Le Prestazioni saranno fornite durante il normale orario di lavoro osservato dal personale e/o dai clienti dell’Acquirente, ma senza vincolo alcuno di orario. Allo scopo di verificare tale conformità, l’Acquirente avrà diritto di verificare e/o far verificare da terzi da lui incaricati 
e Prestazioni, in accordo con le procedure di campionamento, le prove di controllo di qualità e gli indici di qualità (AQL) di legge e/o concordati e, conseguentemente, di non accettare le Prestazioni non conformi. Le citate ispezioni avranno luogo, a scelta dell’Acquirente, o presso gli stabilimenti del Fornitore, prima della consegna, o al ricevimento a destinazione. In caso di controllo dopo la consegna, l’Acquirente si riserva il diritto di effettuare tale controllo e, quindi, di accettare o meno le Prestazioni entro 40 (quaranta) giorni dalla loro consegna. Resta in ogni caso salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come specificata all’art. 15.
5.2 – L’Ordine potrà ulteriormente disciplinare le modalità di esecuzione del collaudo delle Prestazioni. In presenza di errori e/o malfunzioni le Prestazioni saranno rifiutate; in tal caso verrà redatto un Verbale di Collaudo con esito negativo con le conseguenze previste nell’Ordine. Al ricorrere di tale ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni senza aggravi per l’Acquirente entro il periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Verbale di Collaudo con esito negativo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità e i termini sopra specificati. Qualora al termine di questa seconda fase di collaudo le Prestazioni siano ancora rifiutate, l’Acquirente avrà la facoltà di risolvere di diritto l’Ordine per inadempimento del Fornitore, salvo il risarcimento del danno. Qualora l’oggetto dell’Ordine preveda la fornitura di beni e/o materiali e/o servizi per conto di terzi indicati dall’Acquirente, l’accettazione delle Prestazioni sarà subordinata all’accettazione da parte della sopra indicata terza parte.

6 DIFETTOSITÀ EPIDEMICA
6.1 – Qualora venga riscontrata nelle Prestazioni una difettosità o una non conformità alle specifiche tecniche e funzionali di tipo ricorrente (“difettosità epidemica”), il Fornitore sarà obbligato a rimuovere prontamente le cause di tale problema; in tali ipotesi, le spedizioni dei Prodotti in attesa di consegna saranno rinviate, su semplice richiesta dell’Acquirente, fino a quando il Fornitore non dimostri di avere posto rimedio alla causa della difettosità epidemica.
6.2 – Se, entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione dell’Acquirente, il Fornitore non abbia provveduto a porre rimedio alla difettosità riscontrata, l’Acquirente avrà il diritto di risolvere l’Ordine, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcuna somma a qualsiasi titolo a favore del Fornitore e fatta salva ogni altra facoltà che spetti all’Acquirente stesso per legge o per Ordine.
6.3 – Qualora il Fornitore trovi rimedio alla difettosità riscontrata, tutte le Prestazioni successivamente consegnate all’Acquirente dovranno incorporare le modifiche idonee a rimediare tale difettosità e il Fornitore resterà comunque obbligato a effettuare gratuitamente l’eliminazione di siffatti difetti su tutti i Prodotti e Servizi consegnati in precedenza e affetti dalla difettosità; il Fornitore dovrà inoltre rimborsare all’Acquirente i danni e le spese da questi sopportati per la sostituzione e l’individuazione dei difetti.
6.4 – Resta in ogni caso salva la facoltà per l’Acquirente di chiedere il risarcimento del maggior danno.
6.5 – La responsabilità del Fornitore per la difettosità epidemica integra quella già prevista a suo carico dal successivo art. 15.

7 RECESSO
7.1 – L’Acquirente ha facoltà di recedere dall’Ordine, anche parzialmente, in ogni momento e per qualsivoglia motivo, previa comunicazione scritta al Fornitore nel rispetto di un preavviso di 15 (quindici) giorni; in tale ipotesi, l’Acquirente corrisponderà al Fornitore solo ed esclusivamente il corrispettivo relativo alle Prestazioni eseguite, consegnate ed accettate alla data di efficacia del recesso, con espressa rinuncia del Fornitore – anche in deroga alle vigenti disposizioni normative – a ogni altro importo di qualsivoglia tipologia.

8 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA
8.1 – Ove l’Ordine abbia a oggetto l’esecuzione di Servizi, è fatto tassativo divieto al Fornitore, per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi dall’accettazione dell’Ordine, a non presentare una propria offerta e/o a non prestare i propri servizi, direttamente o indirettamente o tramite terzi, al cliente finale dell’Acquirente, come individuato nell’Ordine per le attività oggetto dell’Ordine medesimo; tale obbligazione resterà valida per la durata sopraindicata anche successivamente alla cessata efficacia dell’Ordine per qualsiasi motivo. Il Fornitore si dichiara pienamente consapevole dell’essenziale importanza del rispetto di tale impegno e del gravissimo pregiudizio che deriverebbe all’Acquirente da un’eventuale inadempienza; resta inteso che, in caso di violazione di quanto precede, è facoltà dell’Acquirente risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. ogni Ordine non ancora scaduto o altrimenti cessato, salvo il risarcimento danni e ogni altro rimedio di legge e contrattuale. Il Fornitore riconosce e garantisce che il corrispettivo oggetto dell’Ordine include la remunerazione afferente al rispetto della presente clausola di non concorrenza.

9 SICUREZZA
9.1 – Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone delle quali si avvale per l’esecuzione delle attività tutte le norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro tempo per tempo vigente.
9.2 – A tal fine, il Fornitore dichiara di aver visitato i luoghi dove eseguirà i Servizi e di aver piena consapevolezza dei rischi legati all’esecuzione degli stessi.

10 ADEMPIMENTI
10.1 – Il Fornitore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti tempo per tempo in vigore. In particolare il Fornitore si obbliga a osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. LGS. 09.04.2008 n. 81), sull’igiene del lavoro e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell’Appalto per la tutela dei lavoratori. Qualora il Fornitore utilizzasse strumenti propri (ad es. personal computer) assicura, con la sottoscrizione del presente Ordine, che ciascun dispositivo riporta la marcatura CE a garanzia della conformità degli strumenti alle disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo.
10.2 – In caso di affidamento delle Prestazioni all’interno delle sedi dell’Acquirente, ovvero dell’unità produttiva dell’Acquirente medesimo e/o di Clienti di quest’ultimo, il Fornitore, cui sia affidato l’incarico, deve:
a. Consegnare la documentazione per la verifica dei requisiti tecnico professionali prevista dall’art.26, (comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (i.e. certificato camerale in corso di validità, autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs n. 445/2000, attestati di formazione e di idoneità alla mansione dei propri dipendenti assegnati allo svolgimento delle attività presso la sede indicata dall’Acquirente, etc.);
b. Cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione e al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione da formalizzare in apposito allegato contrattuale (DUVRI e RCT);
c. Obbligarsi a semplice richiesta dell’Acquirente a consegnare entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta stessa la documentazione attestante la conformità al D.Lgs. 81/2008 così come indicata dall’Acquirente medesimo;
d. Consegnare la documentazione relativa alla certificazione carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria e la certificazione del casellario giudiziale, ovvero i carichi pendenti riferiti al legale rappresentante. In caso di fornitura di materiali e/o attrezzature il Fornitore si impegna a consegnare, contestualmente alla merce, la documentazione attestante conformità, omologazione degli stessi, schede di sicurezza, manuale di uso e manutenzione e installazione e comunque quanto indicato in Ordine.
10.3 – La mancata trasmissione dei predetti documenti nel termine sopra indicato, oppure la verifica in qualsiasi momento della mancata rispondenza del Fornitore rispetto ai requisiti di legge, attribuirà all’Acquirente il diritto di risolvere l’Ordine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo risarcimento del danno.
10.4 – In caso di incompletezza, inesattezza, di irregolarità della predetta documentazione, l’Acquirente assegnerà al Fornitore un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per sanare l’anomalia riscontrata, decorso inutilmente il quale l’Acquirente potrà risolvere l’Ordine ai sensi e per gli effetti del citato art. 1456 c.c., salvo risarcimento del danno.
10.5 – Gli obblighi sopra indicati devono essere adempiuti anche da eventuali subappaltatori formalmente autorizzati dall’Acquirente ai sensi del successivo art. 16.
10.6 – Il Fornitore e l’Acquirente si danno atto che ammetteranno ciascuna i lavoratori dipendenti dell’altra presso i propri siti, se del caso, solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge come altresì prescritto dall’art.26, comma 8, del D.lgs. n.81/08. E in particolare il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, facendo obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.
10.7 – In caso di affidamento delle Prestazioni all’interno della azienda dell’Acquirente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, l’Acquirente e il Fornitore, in ottemperanza alle disposizione di legge, si impegnano a collaborare per elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà allegato al Ordine, costituendone parte integrante, prima dell’inizio delle Prestazioni e conterrà altresì l’esplicita indicazione dei costi relativi ai rischi specifici derivanti dall’esecuzione delle Prestazioni.
10.8 – Resta inteso che laddove dalla valutazione dei rischi fatta congiuntamente dalle Parti si evidenziasse l’assenza di interferenze, l’Acquirente e il Fornitore si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione attestante l’assenza di rischi specifici, in luogo del DUVRI. In ogni caso il Fornitore si obbliga sin d’ora ad attuare il DUVRI concordato tra l’Acquirente e il Committente finale.

11 RISPETTO DEL D.LGS N. 231/01 E COMPORTAMENTI ETICI
11.1 – Il Fornitore dichiara e garantisce che, nei 3 (tre) anni precedenti alla data di accettazione dell’Ordine, non è stato aperto alcun procedimento a carico del medesimo per una delle fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. n. 231/2001 ss.mm.ii. nè sono state applicate misure cautelari nè emesse sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, nei confronti del Fornitore.
11.2 – Il Fornitore dichiara di non essere a conoscenza di fatti “rilevanti” ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione dell’Ordine.
11.3 – Il Fornitore dichiara di aver ricevuto e di conoscere il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, nonché la Politica per la Prevenzione della Corruzione di cui l’Acquirente si è dotato.
11.4 – Il Fornitore dichiara a tal fine di aver letto e di aver compreso i contenuti della predetta documentazione impegnandosi a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e in generale, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01.
11.5 – Il Fornitore dichiara di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D. Lgs 231/01 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo del medesimo personale, al fine di prevenire la commissione di reati.
11.6 – Il Fornitore si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da Vigilanza dell’Acquirente, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli parte dell’Organismo di dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Fornitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali dell’Acquirente o di professionisti all’uopo incaricati.
11.7 – Il Fornitore si obbliga, inoltre, a vigilare sull’esecuzione dell’Ordine in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure volte a impedire la realizzazione dei reati medesimi e a rendere edotto dei sopra menzionati eventi l’Acquirente.
11.8 – Le parti si danno reciprocamente atto di pervenire alla stipula dell’Ordine senza alcuna pressione o condizionamento reciproco, e si impegnano a comunicare immediatamente qualunque evento, successivo alla firma e all’attivazione dell’Ordine, che possa anche solo in linea di principio, condizionare la propria indipendenza e libertà di azione.
11.9 – Il Fornitore si obbliga a denunciare alla Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, e se del caso alla Stazione Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti.
11.10 – Il Fornitore si obbliga, qualora durante la vigenza del contratto, venisse a conoscenza di fatti rilevanti relativi al decreto legislativo n. 231/2001 connessi con l’esecuzione del contratto medesimo o dei singoli Oda emessi, ad informare l’Organismo di Vigilanza inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: acquisti@gruppointent.com
11.11 – La violazione della presente clausola attribuisce all’Acquirente la facoltà di risolvere, anche parzialmente, l’Ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguenza ivi prevista anche ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

11-BIS. VERIFICHE E AUDIT
11-bis. 1 – Il Fornitore garantisce all’Acquirente, ad ogni società di audit eventualmente da essa nominata il diritto di accesso ai propri locali, nonché il diritto di accedere ed esaminare direttamente ogni documentazione che si riferisca esclusivamente alle Prestazioni e agli obblighi previsti a carico del Fornitore stesso dall’Ordine (“Audit”).
11-bis. 2 – Nell’ambito dell’Audit, l’Acquirente potrà avere accesso alle informazioni commercialmente sensibili del Fornitore, dei suoi affiliati o di qualsivoglia suo appaltatore e sub-appaltatore coinvolto nell’esecuzione delle Prestazioni; qualora tale Audit venga effettuato da società di audit, nominate dall’Acquirente, le stesse riferiranno al Fornitore unicamente le informazioni rilevanti per informarla sul rispetto di quanto sancito dall’Ordine. Resta inteso che, qualora si avvalga di società di audit, l’Acquirente si impegna a garantire che la società stessa sottoscriva un accordo di riservatezza.
11-bis. 3 – Nel corso dell’Audit, il Fornitore si impegna a fornire tutta la cooperazione e l’assistenza ragionevolmente richiesta durante le normali ore d’ufficio, restando inteso che l’Acquirente si impegna a garantire che qualsiasi auditor o altra persona a cui venga dato accesso per l’Audit provochi il minimo disturbo alle attività del Fornitore e che osservi le norme di sicurezza.
11-bis. 4 – L’Acquirente sosterrà i costi di Audit e di monitoraggio di cui al presente articolo.

12 PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 – Senza pregiudizio di ogni altro rimedio di legge e contrattuale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Acquirente le penali eventualmente previste nell’Ordine; salva diversa previsione ivi contenuta, (i) in nessun caso la pattuizione della penale esclude la risarcibilità degli ulteriori danni, (ii) le penali sono da intendersi cumulative e non si escludono tra loro, (iii) l’applicazione di una o più penali non esclude l’esercizio di ogni altro rimedio di legge e contrattuale, (iv) l’Acquirente potrà portare le penali in compensazione con ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta dall’Acquirente al Fornitore (anche se relativa a un diverso Ordine) ovvero regolate tramite pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Acquirente.
12.2 – È facoltà dell’Acquirente risolvere l’Ordine, anche parzialmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in caso di violazione da parte del Fornitore anche di una sola delle seguenti disposizioni: 2.2, 13, 16, 17, 19 nonché in caso di (i) comunicazione antimafia ostativa e/o di informazione antimafia interdittiva nei confronti del Fornitore, (ii) sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare per fatti di associazione mafiosa, di misure di sicurezza o di prevenzione nei confronti del Fornitore legale/i rappresentante/i, amministratore/i, direttore/i generale/i e direttore/i tecnico/i; (iii) sopravvenuto motivo di esclusione, in capo al Fornitore, anche di uno soltanto dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 del Codice degli appalti; (iv) comportamenti illeciti sanzionati dal D. lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico del Fornitore dal modello di gestione; (vi) revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l’espletamento delle Prestazioni; (vii) tutte le altre ipotesi specificamente previste dalle presenti Condizioni Generali e dall’Ordine.

13 OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DEL FORNITORE
13.1 – Il Fornitore dichiara e garantisce per sé e i propri ausiliari di avere soddisfatto e che soddisferà tutti gli adempimenti che siano o dovessero essere posti a suo carico da disposizioni di legge o regolamentari che dovessero entrare in vigore anche dopo la data del presente Ordine in materia di assicurazioni, previdenza, assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere (incluso, a titolo meramente indicativo, in materia di lavoro interinale) e di aver provveduto e che provvederà all’adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile o da eventuali accordi integrativi del medesimo. In particolare il Fornitore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali (ove previsto) in vigore.
13.2 – Le Prestazioni saranno eseguite dal Fornitore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento. Disponendo, tra gli altri, il corretto e puntuale pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, e delle ritenute fiscali.
13.3 – A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell’Acquirente coloro della cui opera si avvarrà il Fornitore ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto dell’Ordine, intendendosi l’Acquirente del tutto estraneo rispetto a ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra il Fornitore e le persone anzidette. Il Fornitore dovrà esercitare costantemente i propri poteri di direzione e sorveglianza sul proprio personale. Pertanto, le strategie e modalità, nonché i tempi di esecuzione delle attività di detto personale saranno soggette all’unica esclusiva e autonoma direzione del Fornitore fermo restando l’obbligo di attenersi alle indicazioni tecniche e operative comunicate dall’Acquirente. In particolare il Fornitore eserciterà i propri poteri organizzativi e di direzione sul proprio personale in piena autonomia, senza che sia consentito all’Acquirente di interferire con l’uso di tali poteri, né di impartire al personale dipendente del Fornitore direttive, ordini, istruzioni e quant’altro, salve le istruzioni di mero coordinamento con l’attività dell’Acquirente, che saranno impartite al responsabile delle prestazioni che dovrà essere indicato dal Fornitore contestualmente all’accettazione dell’Ordine.
13.4 – In caso di esecuzione delle Prestazioni all’interno delle sedi dell’Acquirente, ovvero dell’unità produttiva dell’Acquirente medesimo e/o di Clienti di quest’ultimo, è facoltà dell’Acquirente ottenere dal Fornitore – entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, senza alcun onere a proprio carico e con salvezza di ogni altro rimedio di legge e contrattuale – la sostituzione e/o l’allontanamento del personale che, a proprio insindacabile giudizio, risulti non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidate ovvero abbia causato disservizi e/o tenuto un comportamento contrario alla normativa, anche aziendale, applicabile on site.
13.5 – Il Fornitore si obbliga a mallevare e tenere indenne l’Acquirente e, se presente, il beneficiario finale delle Prestazioni, da qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo possa essere avanzata, nell’ambito dell’esecuzione dell’Ordine, dal personale impiegato dal Fornitore medesimo ovvero da sanzioni comminate da terzi.
13.6 – Il Fornitore dichiara e garantisce, ed a richiesto produrrà documentazione a comprova:
I. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 -bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 -quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 -ter, 319 – quater, 320, 321, 322, 322 -bis, 346 -bis, 353, 353 -bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b -bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648 -bis, 648 -ter e 648 -ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
II. Che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
III. Che il Fornitore non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
IV. Che il Fornitore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
V. Che il Fornitore non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
VI. Che il Fornitore non è stato destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni pecuniarie e interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
VII. Che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 il Fornitore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 ovvero che il Fornitore non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99;
VIII. Che il Fornitore non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l’offerta.
13.7 – Il Fornitore dichiara altresì:
I. Che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione delle presenti Condizioni Generali e dell’Ordine;
II. Di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione delle presenti Condizioni Generali e dell’Ordine;
III. Di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Ordine rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
13.8 – Il Fornitore è informare tempestivamente l’Acquirente in merito a ogni variazione relativa al possesso dei requisiti e/o alle dichiarazioni di cui ai precedenti comma.
13.9 – Senza pregiudizio di ogni altro rimedio di legge e/o contrattuale, in caso di mancata allegazione di un DURC valido e regolare come previsto all’art. 2.5, ovvero di non veridicità incompletezza e/o mancato aggiornamento della documentazione e/o delle dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 13, ovvero mancato rispetto della previsione di cui all’art. 2.6 è facoltà dell’Acquirente: (i) sospendere il pagamento dei corrispettivi senza che ciò determini la decorrenza di interessi moratori, né sia riconosciuto onere alcuno, (ii) risolvere l’Ordine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

14 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
14.1 – Ove l’oggetto delle Prestazioni includa, anche in via minoritaria o accessoria e a qualunque titolo (nessuno escluso: licenza, SaaS, sviluppo di software ad hoc etc.), una o più componenti suscettibili di protezione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia proprietà intellettuale e/o industriale, il Fornitore garantisce l’Acquirente contro la violazione di qualsivoglia diritto di terze parti, tenendolo conseguentemente manlevato e indenne da ogni pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti e/o nei confronti di suoi clienti finali. Senza pregiudizio di ogni altro rimedio applicabile, qualora un terzo promuova un’azione quale quella descritta nel presente articolo, o la promozione di tale azione sia probabile, il Fornitore è tenuto a mettere l’Acquirente e il proprio cliente finale nella condizione di continuare a usare quanto forma oggetto delle Prestazioni ovvero, a scelta del Fornitore, fornire un altro prodotto e/o servizio con funzionalità sostanzialmente analoghe a quelle delle Prestazioni oggetto di contestazione; qualora, inoltre, i terzi – per ottenere il risarcimento dei danni subiti – dovessero convenire in giudizio l’Acquirente e/o il cliente finale di quest’ultimo, il Fornitore è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta dell’Acquirente – anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivolto per iscritto e anche se non tempestivamente chiamato in causa – chiedendo l’estromissione dell’Acquirente e/o decliente finale di quest’ultimo e comunque assumendo su di sé la lite e mantenendo indenne l’Acquirente e/o il cliente finale di quest’ultimo dalle pretese dei terzi. Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il Fornitore è tenuto a provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno dell’Acquirente e/o del cliente finale di quest’ultimo; qualora, inoltre, per qualsiasi motivo non avesse partecipato al giudizio benché invitato, il Fornitore sin da ora accetta come valide nei propri confronti le sentenze eventualmente rese nel predetto giudizio nonché le prove acquisite nel corso del medesimo, rinunciando a ogni eccezione o reclamo e impegnandosi a mantenere indenne l’Acquirente e/o il cliente finale di quest’ultimo da ogni somma fossero condannati a pagare.
14.2 – Salva diversa espressa previsione nell’Ordine, le Prestazioni commissionate al Fornitore sono da intendersi lavori su commessa; conseguentemente, l’Acquirente diviene il solo ed esclusivo proprietario in perpetuo di ogni diritto – nessuno escluso o eccettuato – relativo a idee, studi, progetti, risultati delle attività e ogni correlata documentazione per i quali il Fornitore ha prestato e presterà le proprie attività nonché di ogni altro contributo di qualunque natura realizzato in esecuzione e comunque nell’ambito dell’Ordine, all’uopo riconoscendo che il corrispettivo dovuto è adeguato e comprensivo del trasferimento dei diritti di cui alla presente clausola.
14.3 – Salva diversa espressa previsione nell’Ordine, l’Acquirente è e rimane l’esclusivo titolare di tutte le proprie preesistenze e future innovazioni; in nessun caso, pertanto, l’accettazione ed esecuzione dell’Ordine genera o implica in favore del Fornitore cessione, licenza o altra forma di trasferimento o messa a disposizione di proprietà intellettuale o industriale di cui l’Acquirente sia o divenga titolare.

15 GARANZIE
15.1 – In aggiunta alle garanzie di legge, il Fornitore garantisce che le Prestazioni: (i) sono conformi a quanto di volta in volta previsto nell’Ordine in merito a quantità, qualità, specifiche tecniche, termini e luogo di consegna; (ii) sono idonee agli scopi e all’uso per i quali sono state acquistate dall’Acquirente, anche se non esplicitati o compiutamente definiti nell’Ordine; (iii) sono conformi alle vigenti disposizioni normative, anche secondarie, nonché a prassi, procedure e standard tecnici generalmente accettati nel settore di riferimento; (iv) eseguite a perfetta regola d’arte ed esenti da vizi, difetti e mancanza di qualità promesse e/o essenziali; (v) non sono gravati da diritti di terze parti.
15.2 – Salva diversa previsione nell’Ordine, la garanzia ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti ovvero dall’accettazione dei Servizi.
15.3 – Ove applicabile ai sensi di legge, il termine per la denuncia di vizi e difetti relativi ai Prodotti è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla relativa scoperta.
15.4 – In caso di violazione delle garanzie di cui all’art. 15.1 che precede e in aggiunta a ogni altro rimedio di legge o contrattuale, è facoltà dell’Acquirente: (i) ottenere dal Fornitore l’esatto adempimento delle Prestazioni (i.e., sostituzione o riparazione dei Prodotti; ripetizione o correzione dei Servizi). In tal caso, i Prodotti sostituiti o riparati ovvero, i Servizi ripetuti o correnti beneficeranno della stessa garanzia, che decorrerà dalla data di avvenuta ultimazione dell’intervento; (ii) ottenere dal Fornitore la riduzione del corrispettivo; (iii) previa semplice comunicazione scritta, procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, effettuando in proprio o affidando a terzi – a spese e rischio del medesimo Fornitore – l’esecuzione delle Prestazioni non conformi e/o dei necessari interventi di sostituzione, riparazione, correzione etc.; (iv) ottenere dal Fornitore il risarcimento dei danni; (v) risolvere l’Ordine. I rimedi che precedono sono tra loro cumulativi e non si escludono fra loro, in quanto compatibili.
15.5 – L’accettazione e/o il pagamento delle Prestazioni da parte dell’Acquirente non pregiudicano l’esercizio degli applicabili rimedi di legge e/o contrattuali.

16 SUBAPPALTO
16.1 – Il subappalto in tutto o in parte delle Prestazioni di cui all’Ordine è vietato in mancanza di preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente. Il Fornitore che intenda richiedere autorizzazione al subappalto dovrà allegare alla richiesta i dati identificativi del/i subappaltatore/i e le parti di attività da assegnare ai medesimi, nonché la documentazione prevista all’art. 2 che precede nonché una dichiarazione attestante quanto previsto all’art. 13.6 ed ogni e qualsiasi documentazione richiesta dall’Acquirente.
16.2 – Resta inteso che nonostante il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, il Fornitore è e rimane pienamente responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti dell’Acquirente sulla base dell’Ordine.
16.3 – Nei casi previsti al precedente articolo 10 e fermi gli adempimenti ivi previsti, il Fornitore è tenuto a verificare il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 da parte dei propri subappaltatori (inclusi lavoratori autonomi). Il Fornitore è tenuto a trasmettere la documentazione comprovante tale situazione all’Acquirente.

17 CESSIONE DELL’ORDINE E DEI CREDITI
17.1 – È fatto tassativo divieto al Fornitore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, anche solo parzialmente, l’Ordine e/o i crediti maturati o maturandi nei confronti dell’Acquirente.
17.2 – L’Acquirente, tuttavia, autorizza sin d’ora il Fornitore a semplici deleghe e mandati all’incasso nonché all’effettuazione di operazioni di factoring con le società di factor di volta in volta indicate nell’Ordine, sussistendone le condizioni; in tal caso, il Fornitore si obbliga a inviare comunicazione scritta all’Acquirente.
17.3 – Il Fornitore sin da ora acconsente alla cessione a terzi dell’Ordine da parte dell’Acquirente, a qualsiasi titolo, anche solo parzialmente.

18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
18.1 – In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Ordine saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Ordine ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.
18.2 – Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Ordine, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Ordine stesso ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del GDPR , che l’altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. 
18.3 – In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui per l’esecuzione dell’Ordine sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Ordine. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell’Ordine emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Ordine e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.
18.4 – Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dall’art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e ciascuna Parte dichiara altresì di aver adempiuto agli obblighi ivi previsti, se e in quanto applicabili al caso di specie, anche con riferimento all’obbligo di comunicare all’utente chiamante o chiamato il Paese dal quale si risponde. In caso di effettuazione di chiamate verso numerazioni italiane, ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza e in quanto applicabile, tutta la normativa vigente e applicabile in ogni momento e anche in futuro in Italia in materia di contatti a distanza per fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato, in particolare la legge 11 gennaio 2018, n. 5 e quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’articolo 130 del Codice Privacy, dal D.P.R. 178/2010 e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011, in materia di prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

19 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
19.1 – Per l’intero periodo di tempo necessario all’ultimazione delle Prestazioni e per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, il Fornitore è tenuto a non utilizzare né divulgare a terzi, a trattare come strettamente riservati e conseguentemente adottare ogni misura necessaria a non pregiudicarne la confidenzialità, (i) ogni dato, informazione e procedura relativi sia alle Prestazioni sia all’Acquirente (in particolar modo, seppure a titolo non esaustivo, quelli relativi a diritti di proprietà industriale/intellettuale, informazioni e modelli tecnici, commerciali, economici, finanziari e gestionali, dati di clienti o partner commerciali, transazioni commerciali, proposte, rapporti, piani, proiezioni di mercato, materiale promozionale, controversie di qualsiasi natura pendenti e/o potenziali), (ii) ogni informazione secondaria (ovvero elaborata e/o sviluppata in qualsiasi modo e forma sulla base di quanto sub (i) che precede ovvero comunque incorporante alcuna di tali informazioni).
19.2 – Il Fornitore è tenuto a quanto precede indipendentemente da modo, tempo, luogo e forma in cui le informazioni di cui all’art. 19.1 siano state acquisite e/o siano state comunicate, fatti comunque salvi i casi in cui (i) le stesse siano e/o divengano di pubblica conoscenza, (ii) la loro divulgazione si renda necessaria per ordine dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria ovvero ai fini della corretta esecuzione delle Prestazioni, nei limiti dello strettamente indispensabile.
19.3 – Previa richiesta dell’Acquirente, il Fornitore è tenuto a distruggere con sollecitudine tutte le informazioni di cui all’art. 19.1 in suo possesso (dando conferma scritta dell’avvenuta distruzione) e/o a restituire all’Acquirente tutte le copie di tali informazioni di cui abbia a qualunque titolo disponibilità.
19.4 – È fatto divieto al Fornitore di realizzare e/o commissionare, anche tramite terzi, iniziative promozionali, pubblicitarie e/o di referenza commerciale in qualunque modo connesse con le Prestazioni e comunque con le informazioni di cui all’art. 19.1, se non previa ed espressa autorizzazione per iscritto da parte dell’Acquirente.
19.5 – Il Fornitore si dichiara pienamente consapevole della natura sensibile e strategica delle informazioni di cui all’art. 19.1 che precede; in caso di violazione dei termini qui riportati, pertanto, il medesimo terrà indenne l’Acquirente da qualsiasi danno (nessuno escluso o eccettuato) che il medesimo abbia subito o possa subire.
19.6 – Con l’accettazione dell’Ordine, inoltre, il Fornitore si impegna – nel rispetto dei principi dello Standard ISO27001 – ad attenersi alle modalità operative definite di volta in volta dall’Acquirente con la finalità di garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza e/o tratterà durante l’esecuzione dell’Ordine. A tale scopo l’Acquirente si riserva di coinvolgere il personale del Fornitore impiegato nell’esecuzione dell’Ordine in sessioni di formazione specifica, e il Fornitore si impegna a far partecipare il proprio personale a tali sessioni. L’Acquirente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull’effettivo rispetto da parte del Fornitore di quanto qui previsto, riservandosi la facoltà – ove emergessero criticità o inadempimenti – di risolvere l’Ordine ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.

20 LEGGE E FORO COMPETENTE
20.1 – L’Ordine e, più in generale, il rapporto tra le Parti sono regolati esclusivamente dalla legge italiana. Qualsiasi controversia (nessuna esclusa o eccettuata) relativa all’Ordine e più in generale al rapporto tra le parti è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto e di accettare espressamente il contenuto delle clausole di seguito elencate, che sono state oggetto di specifica discussione tra le parti: art. 2 (Corrispettivi, fatturazione e condizioni di pagamento); art. 3 (Passaggio della Proprietà e dei rischi); art. 4 (Consegna dei Prodotti ed Esecuzione dei Servizi); art. 7 (Recesso); art. 8 (Clausola di non concorrenza); art. 12 (Penali – Clausola Risolutiva Espressa); art. 13 (Obblighi e dichiarazioni del fornitore); art.18 (Trattamento dati personali); art. 19 (Obblighi di Riservatezza e Sicurezza delle Informazioni); art. 20 (Legge e Foro Competente).